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NOVITÀ
LEGISLATIVE

LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4 DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE
(G.U. 26 gennaio 2012, n. 22)
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La Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi ha
finalmente dato status e regolazione alle professioni associative ed ha
indicato un percorso di emersione dal punto di vista dei requisiti di
visibilità istituzionale che si è affiancato a quello già esistente
previsto dal Decreto Legislativo 206/07. A seguire vengono elencati i
punti qualificanti della nuova normativa.
• RIFERIMENTO OBBLIGATORIO ALLA NORMA
Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla legge in
esame, è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria
attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con
il cliente, agli estremi della legge stessa. L'inadempimento rientra tra
le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La
disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con
il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e
sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.
• IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva, né scopo di lucro.
Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire
il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la
tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi,
dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi
deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità
dell'associazione. Promuovono la formazione permanente dei propri
iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del
Consumo). Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e
stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di
condotta.
• LA PUBBLICITÀ DELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di
possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che
la legge rimette alle associazioni, è pubblicato sul sito web del
Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e
agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli
organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei
servizi professionali. L'elenco ha una finalità esclusivamente
informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di
affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono
svolgere l'attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna
associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del
Ministero. Le associazioni possono anche (a determinate condizioni)
autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento
all'associazione come marchio/attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei propri servizi. Le associazioni di cui all'elenco,
quindi, sono chiamate a un'azione di attuazione delle finalità della
legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei
professionisti.
• L'ADOZIONE DELLE NORME UNI E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente
accreditato presso l'Ente nazionale di accreditamento indica che il
singolo professionista "certificato" raggiunge determinati standard
previsti dalla norma tecnica. Il Ministero dello Sviluppo Economico,
anche attraverso il proprio sito web, promuove l'informazione
sull'adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali
oggetto della legge.
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DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2013, N. 13 - CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
(G.U. n. 39 del 15/02/2013)
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Il 2 marzo è entrato in vigore il decreto legislativo n. 13 del 16
gennaio 2013 riguardante il sistema nazionale di certificazione delle
competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (legge
92/2012).
Il decreto rappresenta il riferimento normativo più rilevante nel quadro
delle riforme che compongono la strategia italiana all'apprendimento
permanente e ridisegnano le basi delle politiche e dei servizi di
istruzione, della formazione professionale e delle misure di politica
attiva del lavoro.
Con questo decreto l'Italia risponde alla richiesta dell'Unione Europea
nella misura in cui questa ha sollecitato gli stati membri ad offrire al
maggior numero di persone - in particolare ai giovani in cerca di prima
occupazione e ai giovani Neet (né al lavoro né impegnati in percorsi di
formazione) - l'opportunità di far emergere il fondamentale capitale
umano costituito dalle competenze comunque acquisite, sul lavoro, nella
vita quotidiana e nel tempo libero. Con tale decreto l'Italia mira
quindi ad allineare i servizi pubblici centrali e territoriali di
istruzione, formazione e lavoro agli orientamenti e agli indirizzi
comunitari nonché alle regolamentazioni già introdotte, in materia,
dagli altri paesi europei.
Pertanto, grazie ad un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale
di riconoscimento delle competenze, sarà possibile promuovere la
mobilità geografica e professionale, favorire l'incontro tra la domanda
e l'offerta nel mercato del lavoro, accrescere la trasparenza degli
apprendimenti e dei fabbisogni e la spendibilità delle certificazioni in
ambito nazionale ed europeo.
Il decreto legislativo fornisce un quadro di definizioni certe in
materia e i ruoli dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti
competenti a livello nazionale, regionale e territoriale a diverso
titolo in materia di valutazione e rilascio di titoli, certificati e
qualifiche e gli standard minimi di servizio validi per la pluralità dei
contesti di apprendimento (formale, non formale e informale).
Il provvedimento, inoltre, istituisce il repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali,
accessibile e consultabile per via telematica e gli standard minimi
degli attestati e dei certificati spendibili a livello europeo.
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QUADRO EUROPEO DELLE
QUALIFICHE (EQF)
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esplicativa
L'EQF (European Qualification Framework) o "Quadro Europeo delle
Qualifiche" è un quadro di riferimento che permette di "leggere" le
qualifiche ed i titoli (diplomi, attestati, ecc.) rilasciati dai sistemi
dell'istruzione e della formazione dei diversi stati membri dell'Unione
secondo un codice condiviso. L'obiettivo con cui è stato pubblicato nel
2008 è stato consentire ad ogni cittadino di potersi muovere all'interno
dell'Europa facendo valere i crediti formativi acquisiti nel paese
d'origine, favorendo così la possibilità per lo stesso di accedere ai
percorsi di studio e al mercato del lavoro degli altri paesi dell'Unione
Europea.
L'approccio adottato per l'EQF non mira ad uniformare i diversi percorsi
di istruzione e formazione promossi dai paesi membri dell'Unione, ma
intende permettere il riconoscimento dei titoli acquisiti in termini di
competenze (ciò che la persona conosce e sa fare). Si potranno dunque
identificare le competenze che la persona possiede al termine di un
percorso di apprendimento (es. diploma di scuola secondaria superiore)
misurandole su otto livelli, superando l'approccio tradizionale che vede
la qualificazione basarsi su contenuti, programmi, durata e tipologia
dei percorsi.
L'Unione Europea (tramite la Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio Sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008) aveva richiesto agli
stati membri di rapportare i propri sistemi di qualifiche all'EQF entro
il 2010 e di raggiungere l'obiettivo, entro il 2012, di rilasciare tutti
i certificati di qualifica, i diplomi ecc. con il riferimento al livello
EQF corrispondente.
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