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FEDERAZIONE NAZIONALE
NATUROPATI PROFESSIONALI
FE.N.NA.P.

IL RUOLO DEL NATUROPATA
CODICE DEONTOLOGICO DELLA FE.N.NA.P.
Federazione Nazionale Naturopati
Professionali
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Oggetto della professione del naturopata
Le attività oggetto della
professione di naturopata si fondano su metodologie e su tecniche
specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza,
all'analisi, alla valutazione empirica ed all'intervento sui fenomeni,
sui processi, sulle strutture, sugli stili di vita, sugli orientamenti
di valore.
La professione di naturopata si
svolge attraverso la ricerca, l'analisi e le pratiche naturopatiche
aventi come oggetto il mantenimento dello stato di salute quale
equilibrio dinamico psico-fisico-sociale. Il suo operato è
prevalentemente indirizzato alla prevenzione, ponendosi in relazione al
curato, quale guida, consigliere, tutore e curatore.
La professione di naturopata
consiste nel consigliare il cliente al mantenimento dello stato di
salute, tramite il concorso nel raggiungimento dell’obiettivo perseguito
a livello di prevenzione primaria; tramite le dinamiche relative
all’individuazione degli obiettivi dissonanti, alterativi, ed in
generale entropici; quali cause primarie o secondarie, dirette o
indirette, esogene o endogene, individuali o sociali.
La professione di naturopata
include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione,
di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di valutazione,
di formazione, di didattica e di consulenza. |
1. Il naturopata si occupa della
salute e non della malattia; aver cura di diffondere i modelli salutisti è
un dovere e non un diritto di ogni individuo.
2. Egli non si sostituisce mai al medico o al terapeuta non convenzionale;
(a meno che non ne possieda i requisiti), ma opera in collaborazione con gli
operatori medici e paramedici della medicina convenzionale improntando il
rapporto professionale al reciproco rispetto.
3. Non compie alcuna diagnosi e/o prognosi rientrante nelle metodiche,
tecniche, pratiche, inserite nell’ambito delle conoscenze della medicina
accademica.
4. Il suo compito è quello di consigliare, guidare, indirizzare verso stili
di vita atti al mantenimento del benessere fisico-psichico-sociale. In tal
guisa lo si può considerare quale “educatore olistico”. Egli è un esperto in
metodiche non convenzionali, meglio definibili con il termine “medicine
complementari”; grazie alla sua visione globale può collaborare con gli
addetti dei vari settori della medicina convenzionale e non convenzionale;
la sua funzione è quella di consigliare per il mantenimento dello stato di
equilibrio, sostituendo il termine “malattia” con le accezioni: disarmonia,
squilibrio, disaccordo, errore.
5. Il suo procedere è orientato sui modelli che la natura propone; l’uomo,
quale parte della creazione, rispecchia nella sua composizione le leggi
insite nella natura. Il naturopata può ricorrere ai rimedi che la natura
mette a disposizione, secondo una base normale e naturale. Per rimedi
naturali si intendono quelli già pronti all’uso, che la natura offre.
6. Il suo compito principale è quello di guidare per il raggiungimento della
prevenzione primaria, ricorrendo all’interazione sociale indirizzata alla
presa di coscienza, ai dettami del buon senso comune, alla capacità di
autoregolazione e di adattamento, di autocura e del mantenimento
dell’omeostasi.
7. L’uomo viene considerato quale sistema integrale composto da: corpo,
mente, spirito; la naturopatia sposa: modelli umanitari, complementari,
naturali, filosofici e mistici. Nella naturopatia convergono anche le
scienze pedagogiche, sociali, antropologiche, nell’ambito del raggiungimento
dell’obiettivo olistico.
8. La naturopatia propone la “neutralità terapeutica”, ovvero l’ascoltare
senza mai emettere giudizi; il curato, se vuole, accetta i consigli, senza
sentirsi sottomesso né obbligato.
9. Il naturopata è anche tanatologo, nel senso che deve lenire l’angoscia
esistenziale e provvedere all’accettazione del significato del naturale
invecchiamento e del naturale sopraggiungere della morte.
10. Il naturopata è un educatore, che si “impressiona” nell’intima relazione
con ciò che è naturale, ed è in grado di trasferire su altri, tale qualità.
11. Il naturopata coglie e trasmette il senso della vita; egli è un “modello
ideale relativo” proposto al bisognoso.
12. Il naturopata per la sua formazione è l’uomo integrale, naturale e
primitivo nella sua costituzione; mutevole e adattabile nel suo
temperamento.
13. Egli conosce la fisiologia e anatomia tradizionale, nella quale il corpo
fisico viene considerato in ultima istanza quale rappresentazione confinale
dell’individuo.
14. Egli conosce i principi basilari delle medicine tradizionali, in
particolare della medicina tradizionale cinese, e della medicina
tradizionale indiana.
15. Il naturopata conosce gli elementi basilari della medicina accademica,
auspicando nel contempo che gli operatori sociosanitari, conoscano a loro
volta gli elementi basilari della fisiologia e medicina tradizionale. In tal
guisa la collaborazione e l’interazione sociale tra questi interlocutori
risulterà scevra di rumore comunicativo.
16. Il suo operare implica una visione globale dell’individuo e la
competenza di un meta-intervento attraverso una conoscenza complessiva,
integra e naturale.
17. Nell’ambito dell’attuazione della prevenzione primaria, egli opera
intervenendo (con i suggerimenti) solo quando si renda necessario, o solo
all’inizio del primo approccio con la realtà disordinata dell’individuo.
L’uomo sano è libero, egli si sviluppa in concomitanza con l’evoluzione del
creato (coevoluzione) e si scopre sempre più cosciente e compartecipe
all’unità del creato.
18. La naturopatia si ripromette di liberare l’uomo dai condizionamenti,
pregiudizi, paure, false conoscenze, per ricondurlo verso il proprio
sviluppo dell’autocoscienza.
19. Il naturopata, con la propria attività, non deve mai porre in pericolo
la salute degli esseri viventi.
20. Il tabagismo e l’eccessivo consumo di bevande alcoliche, dev’essere
bandito se si vuole assumere il ruolo del “vero naturopata”; ponendo se
stesso come colui che tramite il proprio stile di vita, stimola al
ravvedimento. Il fumo passivo è la terza causa di morte, dopo il fumo attivo
e l’alcolismo.
21. Non basa la propria attività sul profitto. Per esercitare la professione
del naturopata bisogna esprimere ”l’atto di amare”, ovvero l’occuparsi degli
altri fraternamente. L’arte della naturopatia è un’espressione del
compimento del proprio essere.
22. Il naturopata deve evitare di utilizzare qualsiasi strumento medico
nell’espletamento della propria attività.
23. Il naturopata può contare sul sostegno della Associazione Europea di
Medicine Tradizionali A.E.ME.TRA., per quanto concerne l’esercizio della sua
professione, e la consulenza fiscale e legale.
24. Il naturopata è vincolato al segreto professionale.
25. Egli è obbligato ad ampliare, affinare, approfondire le proprie
conoscenze, seguendo i corsi di aggiornamento che la FENNAP propone, e a
documentare i corsi didattici frequentati presso altri enti.
26. Egli deve dichiarare le proprie entrate all’ufficio delle imposte e
ottemperare a tutte le vigenti leggi in merito alle attività di libero
professionista.
27. La qualifica di naturopata non comprende alcune altre specializzazioni;
per poter utilizzare altri titoli accademici deve ottenere ulteriori titoli
specifici nell’ambito delle proprie competenze (omeopatia, fitoterapia,
operatore shiatsu, ecc.)
AZIONI DISCIPLINARI
La trasgressione a una o più norme
del codice deontologico, e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al
decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le
sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti e avrà come conseguenza
la convocazione del socio da parte del Collegio dei Probiviri, tramite
lettera raccomandata, che sanzionerà secondo la gravità della trasgressione,
e potrà applicare:
a) AMMONIMENTO VERBALE
si tratta di un richiamo scritto comunicato all’interessato sull’osservanza
dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene
applicato nei casi di abusi o mancanze di lievi entità.
b) CENSURA
dichiarazione di biasimo resa pubblica, applicata nei casi di abusi o
mancanze lesive del decoro e dignità della professione.
c) SOSPENSIONE TEMPORANEA
sospensione dalla condizione di associato, può essere inflitta sino al
massimo di un anno per violazioni del codice deontologico che possono
nuocere gravemente a utenti/clienti e altri, oppure generare una più estesa
risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione.
d) ESPULSIONE
cancellazione dall’associazione che si applica nei casi: tre sospensioni
temporanee maturate nell’arco di cinque anni; violazione del codice
deontologico e/o comportamento non conforme al decoro e alla dignità della
professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza
nell’associazione; in caso di condanna con sentenza passata in giudicato a
pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell’esercizio
della professione.
L’associato ha diritto alla difesa,
e alla piena reintegrazione qualora non sussistano i fatti accusatori o
abbia rimediato alla trasgressione.
a) L’associato sottoposto a procedimento disciplinare deve essere convocato
dinanzi al Collegio dei Probiviri con un preavviso di almeno 60 giorni, con
lettera raccomandata R.R. Agli atti deve risultare la prova del ricevimento.
Un termine minore potrà essere previsto solo con l’accordo dell’associato
stesso.
b) Nell’invito a comparire deve essere specificato l’oggetto del
procedimento e la possibilità di esame della documentazione.
c) La sanzione disciplinare, potrà essere irrogata in caso di mancata
comparizione solo in presenza di prova certa del ricevimento dell’avviso di
convocazione
d) Nel procedimento disciplinare l’associato potrà essere assistito da un
altro socio o da un legale che sarà presente anche durante l’audizione del
socio dinanzi al Collegio.
e) Il Collegio non potrà deliberare sanzioni disciplinari senza aver
ascoltato l’associato, i testimoni che potranno essere ritenuti necessari (o
loro dichiarazioni scritte), la sua difesa e, ove fosse richiesto e
accettato dal Collegio, aver ascoltato testimoni indicati dall’associato e
aver concesso un termine per il deposito di documenti e memorie.
f) La decisione del Collegio verrà comunicata verbalmente nel caso di
presenza dell’associato o per lettera raccomandata R.R. in caso di assenza.
g) La decisione dovrà essere, sia pure sinteticamente motivata.
La FENNAP
P
informa
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guida
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tutela
i Naturopati italiani
FENNAP - TORINO
tel. 011.485739
info@federazione-naturopati.it
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